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Mercoledì 18/03/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Nel contenzioso tributario resta valida la presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, anche dopo le modifiche introdotte all’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 in materia di onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Con l’Ordinanza n. 1646 del 25 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che la nuova formulazione dell’articolo 7, comma 5-bis, non incide sul valore delle presunzioni utilizzabili nel processo tributario. La norma stabilisce infatti che spetta all’Amministrazione dimostrare in giudizio le violazioni contestate e che il giudice deve annullare l’atto impositivo quando la prova della pretesa fiscale risulti mancante, contraddittoria o comunque insufficiente.
Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, tale disposizione non elimina la presunzione giurisprudenziale secondo cui, nelle società con pochi soci, gli utili non dichiarati dalla società si presumono distribuiti ai partecipanti. Si tratta di una presunzione che comporta, di fatto, un’inversione dell’onere della prova: spetta quindi al socio dimostrare che tali utili non gli sono stati attribuiti.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto a un socio di una società a responsabilità limitata il pagamento di Irpef e addizionali relative agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012.
La pretesa fiscale era fondata proprio sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società caratterizzata da una ristretta base sociale.
La Cassazione ribadisce quindi che, nonostante il rafforzamento dell’obbligo probatorio a carico del Fisco, l’Amministrazione può continuare a fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici quando ricorrono i presupposti previsti dalla giurisprudenza.